Legge federale
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Art. 43h Principio
1 L’organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza. 2 La FINMA verifica se l’organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza. 3 L’organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest’ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza. |