Legge federale
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Art. 43i Misure
1 Se l’organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie. 2 La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un’attività irreprensibile. 3 Se nessun’altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l’organismo di vigilanza e delegare l’attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza. 4 Se vi sono indizi di irregolarità e l’organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può:
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