Legge federale
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Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate 108
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:109
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 3 …111 108 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 109 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 110 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 111 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445). |