Legge federale
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Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1 Conformemente all’articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge. 2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell’ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio. 3 Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati. 4 La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile. |