Legge federale
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Art. 7 Principi di regolazione
1 La FINMA disciplina per il tramite di:
2 Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
3 La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza. 4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati. 5 Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF)27. 25 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 27 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). |