ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
b.
circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari.
2 Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente:25
a.
i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;
b.
le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
d.
gli standard internazionali minimi.
3 La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza.
4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati.
5 Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF)27.
25 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).
26 Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).
27 Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293).