Legge federale
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Art. 24a Incaricati di verifiche 59
1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza. 2 Definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato della verifica. 3 I costi dell’incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. 59 Introdotto dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |