Legge federale
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Art. 42b Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali 85
1 Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni. 2 Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il DFF. 3 In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
4 La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3. 85 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445). |