Legge federale
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Art. 43b Vigilanza continua
1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201898 sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.99 2 Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA. 3 Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d’impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici. 99 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539). |