Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàdel 17 dicembre 1993 (Stato 1° ottobre 2017) |
Art. 6 Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati
1Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita. 2Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita. |