Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditàdel 17 dicembre 1993 (Stato 1° ottobre 2017) |
Art. 8 Conteggio e informazione
1In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP1). 2L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità. |