Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 25d Divieto di clausole di residenza
Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:
1 RS 0.142.112.681 |