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Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 4Mantenimento della previdenza sotto altra forma
1 L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2 Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP9), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.10
2bis Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L’assicurato deve comunicare:
a.
all’istituto di libero passaggio, l’entrata nel nuovo istituto di previdenza;
b.
al nuovo istituto di previdenza, l’attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.11
3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
10 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
11 Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).