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Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 12Previdenza
1 Con l’entrata nell’istituto di previdenza, l’assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d’entrata che deve essere pagata.
2 Se, entrando nell’istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.