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Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 13Prestazione d’uscita non assorbita
1 Se, dopo l’acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d’uscita non è del tutto assorbita, l’assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un’altra forma ammissibile.
2 L’assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d’uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L’istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.