Legge federale
|
|
Art. 18a Liquidazione parziale o liquidazione totale 34
1 In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. 2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP35.36 34 Originario art. 23. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). 36 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339). |
