Legge federale
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Art. 19a Diritti in caso di scelta della strategia d’investimento da parte dell’assicurato 40
1 Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP41 e offrono diverse strategie d’investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio. 2 Ai fini della scelta della strategia d’investimento, l’istituto di previdenza informa l’assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L’assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni. 3 La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile. 40 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5019; FF 2015 1527). |