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Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 21Cambiamento all’interno dell’istituto di previdenza
1 Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l’assicurato passa da uno all’altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l’assicurato cambi cassa o piano di previdenza.
2 Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l’assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.