Legge federale
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Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio 54
1 Dopo il divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPP55 e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l’articolo 22c capoverso 1. 2 Dopo il trasferimento di un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC56 non sussiste diritto al riacquisto. 54 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |