Legge federale
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Art. 22f Indennità 61
1 Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un’indennità adeguata secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC62, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d’uscita sia imputata sull’indennità. 2 Il giudice notifica d’ufficio all’istituto di previdenza l’importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento. 3 Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l’articolo 124do 124ecapoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l’importo sia versato all’istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia. 61 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |