Legge federale
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Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti 73
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente. 73 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |