Legge federale
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Art. 25 Principio 83
Le disposizioni della LPP84 concernenti l’utilizzazione sistematica del numero AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, nonché l’assistenza amministrativa si applicano per analogia. 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |