Legge federale
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Art. 5a17
17 Introdotto dal n. I 8 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 3 ott. 2003 (1arevisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |