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Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 6Prestazione d’entrata e contributi d’aumento impagati
1 Se l’assicurato si è impegnato, entrando nell’istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d’entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d’uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d’uscita.
2 Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l’assicurato deve versare contributi d’aumento, la prestazione d’uscita dev’essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d’uscita.