Legge federale
|
Art. 8 Conteggio e informazione
1 In caso di libero passaggio, l’istituto di previdenza deve allestire all’assicurato il conteggio della prestazione d’uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d’uscita, l’ammontare del contributo minimo (art. 17) e l’ammontare dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP18). 2 L’istituto di previdenza deve indicare all’assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità. 3 In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un’invalidità parziale, l’istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d’invalidità percepite, necessarie per:
4 In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l’istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.20 19 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). 20 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |