Art. 20 Principi della gestione
1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità23). 2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica24 e della protezione della natura e del paesaggio. 3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento. 4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata. 5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure. 23Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 19741051). 24Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 19741051). |