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Art. 33 Accertamenti
1 La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l’ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l’utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell’economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all’occorrenza, tollerare inchieste. 2 Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all’osservanza del segreto d’ufficio. |