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Art. 35 Principi 38
1 Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che:
2 Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno. 38 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |