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Art. 37b Indennità per costi 46
1 Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 può essere versata un’equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l’articolo 48a. 2 L’indennità è fissata definitivamente dall’autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata. 46 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |