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Art. 39 Formazione professionale
1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 200259 sulla formazione professionale.60 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l’allestimento di materiale didattico.61 3 ...62 59 RS 412.10 60 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 61 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 62 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |