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Art. 41a
1 Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati. 2 La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge del 29 aprile 199866 sull’agricoltura. 66 RS 910.1 |