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Art. 20 Principi della gestione
1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità23). 2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica24 e della protezione della natura e del paesaggio. 3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento. 4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata. 5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure. 23Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 19741051). 24Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 19741051). BGE
123 II 499 () from 28. Mai 1997
Regeste: Waldrecht, Bau- und Planungsrecht; Baubewilligung für einen Forstwerkhof im Wald. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1a). Forstliche Bauten und Anlagen entsprechen der im Wald geltenden Nutzungsordnung nur, wenn sie für die zweckmässige Bewirtschaftung des Waldes am vorgesehenen Standort notwendig und nicht überdimensioniert sind und ausserdem keine überwiegenden öffentlichen Interessen gegen ihre Errichtung vorliegen (E. 2). Betriebliche Voraussetzungen für einen Forstwerkhof im Wald (E. 3a). Gesichtspunkte, die in der Interessenabwägung zu beachten sind (E. 3b). |