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Art. 29 Compiti formativi della Confederazione
1 La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.33 2 In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.34 3 ...35 4 La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.36 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 34 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 35 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). 36 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). |