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Art. 32 Delega di compiti alle associazioni
1 La Confederazione può affidare ad associazioni d’importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario. 2 Può affidare compiti d’importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali. |