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Art. 37a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione 45
1 La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi. 2 In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua. 3 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all’efficacia dei provvedimenti. 45 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |