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Art. 40 Crediti d’investimento
1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:
2 I mutui sono limitati nel tempo. 3 I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l’obbligo del rimborso gli subentra il Cantone. 4 I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti. 63 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |