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Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell’azienda
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell’esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197473 sul diritto penale amministrativo. 73RS 313.0 |