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Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni
Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato. È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 196680 sulla protezione della natura e del paesaggio.81 80 RS 451 81 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |