Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe
1 I dissodamenti sono vietati. 2 Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
3 Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali. 3bis Quando un’autorità deve decidere in merito all’autorizzazione per la costruzione di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali.5 4 Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio. 5 I permessi di dissodamento hanno validità limitata. 5 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |