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Art. 53 Obbligo d’informare
1 Tutte le disposizioni d’esecuzione cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale prima della loro entrata in vigore. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale. |