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Art. 6 Competenza 6
1 Le deroghe sono accordate:
2 Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l’autorità cantonale consulta l’Ufficio federale dell’ambiente7 (Ufficio federale) se:
6 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). |