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Art. 10 Accertamento del carattere forestale
1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. 2 Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT16 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
3 Se la domanda d’accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall’articolo 6. L’autorità federale competente decide su richiesta dell’autorità cantonale competente.18 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131981;FF20113955 3985). 18 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |