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Art. 25 Alienazione e spartizione
1 L’alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un’autorizzazione cantonale. Quest’ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate. 2 Se l’alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica. |