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Art. 39 Formazione professionale
1 La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 200262 sulla formazione professionale.63 2 In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l’allestimento di materiale didattico.64 3 ...65 63 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 64 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034557; FF 20004957). 65 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237). |