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Art. 41 Assegnazione dei contributi 67
1 L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno68 quadriennale per l’assegnazione dei contributi e dei mutui. 2 I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento. 67 Nuovo testo giusta il n. II 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 68 Nuova espr. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |