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Art. 41a
1 Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati. 2 La registrazione, la protezione delle designazioni, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 199870 sull’agricoltura.71 3 Il Consiglio federale può affidare a terzi i controlli.72 71 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 72 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |
