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Art. 42 Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:73
2 Se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi. 73 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |