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Art. 7 Rimboschimento compensativo 11
1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali. 2Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:
3 È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
4 Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori. |