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Art. 36 Protezione da catastrofi naturali 42
1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica. 2 Le indennità sono accordate segnatamente per:
3 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. 4 L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti. 42 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025430; FF 2023 858). |
