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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
del 13 dicembre 2002 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 11Operatori privati
1 Gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza a causa di misure prese in applicazione della presente legge.
2 Gli operatori del settore pubblico che agiscono in concorrenza con operatori non sussidiati del settore privato devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua.